Dal primo marzo chi viaggia in autobus avrà le stesse tutele del trasporto aereo, ferroviario e marittimo grazie ad un nuovo regolamento europeo.
Il nuovo regolamento riconosce a chi viaggia su gomma gli stessi diritti di chi si sposta in treno, aereo e nave, dunque: informazioni adeguate, assistenza in caso di cancellazioni e ritardi, rimborsi e risarcimenti.
La Commissione europea, infatti, dopo aver varato norme per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ha emanato il Regolamento n° 181/2011 sulla tutela di chi viaggia all’interno dell’Unione europea avvalendosi di autobus e pullman.
Ecco i diritti sanciti dal Regolamento:
Informazione
Diffusione e pubblicazione delle informazioni a carattere generale sui diritti dei viaggiatori di autobus/pullman nelle stazioni e via internet e prima e durante il viaggio
Tariffe e condizioni contrattuali
Nessuna discriminazione basata sulla cittadinanza
Overbooking, cancellazione e ritardo della corsa
Rimborso del prezzo del biglietto o “reinstradamento” (una sorta di riprotezione) su altro pullman in caso di emissione di biglietti superiore ai posti disponibili (overbooking), cancellazione o ritardo superiore a 2 ore della corsa (per distanze superiore ai 250 km).
Ulteriore rimborso del 50% del prezzo del biglietto (oltre al rimborso pieno), nel caso in cui, per overbooking, cancellazione o ritardo superiore alle 2 ore dall’orario di partenza e sempre per distanze superiori ai 250 km, la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento.
Assistenza (pasti e bevande) ed eventuale sistemazione in albergo, in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).
Incidenti stradali
Risarcimento in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio
Reclami
Istituzione di un sistema di gestione dei reclami da parte della società di trasporti
Persone disabili o a mobilità ridotta
Assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
Il Regolamento prevede inoltre l’istituzione in ogni Stato membro di un’Authority nazionale in grado di garantirne l’applicazione e, nei casi di mancato rispetto, di comminare sanzioni.